Richiesta del Certificato Penale: nuovo obbligo a carico delle Associazioni

Dall'entrata in vigore del decreto lgs. n.39 del 4/3/2014, ossia dal prossimo 6 aprile, scaturirà un NUOVO OBBLIGO a carico delle Associazioni, vale a dire la richiesta "preventiva" del CERTIFICATO PENALE dei collaboratori, tecnici, istruttori e di quanti altri svolgano attività organizzata, professionale o anche di volontariato, che comporti contatti DIRETTI E REGOLARI CON MINORI. Questa necessità è finalizzata a verificare l'esistenza o meno di condanne per taluno dei reati concernenti la TUTELA DEI MINORI.
Sinteticamente, le cose da tenere in considerazione sono:
1) ad oggi, non sono previsti PERIODI TRANSITORI e quindi a partire DAL 6 APRILE sono SANZIONABILI tutte le organizzazioni/associazioni/gestori che non abbiano fatto RICHIESTA ai propri collaboratori del suddetto CERTIFICATO PENALE;
2) la sanzione prevista per la MANCATA RICHIESTA del certificato penale ai collaboratori che si trovino a contatto DIRETTO E REGOLARE con i minori (ad es. un allenatore di una squadra giovanile o un istruttore di ginnastica primi passi, ecc.) è una multa di importo previsto tra i 10.000,00 e i 15.000,00 euro (diecimila - quindicimila)
3) il CERTIFICATO PENALE deve essere richiesto dal soggetto interessato (il collaboratore o da un proprio delegato) all'Ufficio del CASELLARIO GIUDIZIALE con una domanda alla quale occorre allegare una marca da bollo da 19,54 euro. La pratica e il costo conseguente sono di per sé A CARICO DEL COLLABORATORE.
Si rinvia alla lettura del testo inviato dal CONI per tutti i riferimenti normativi e le precisazione del caso.

Il CONI, e presumibilmente tutte le FSN, EPS e DSA, si stanno adoperando per sollecitare agli organi competenti ulteriori indicazioni che facilitino la "traduzione in concreto" di questo nuovo obbligo, fermo restando che le prescrizioni già previste dalla normativa sembrano già sufficientemente chiare.

La Segreteria del Comitato CSI Trento

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