Richiesta del Certificato Penale: IMPORTANTI CHIARIMENTI

Dopo l'allarme generale suonato per le migliaia di associazioni impegnate nello sport dilettantistico, e più in generale per tutti i soggetti impegnati soprattutto nel Terzo Settore, si sono rincorse notizie, conferme e smentite finché, stando a quanto ricevuto questa mattina, con due note esplicative il ministero competente ha chiarito l'interpretazione della normativa in questione, disponendo:
a) l’esclusione dall'obbligo di richiesta e presentazione del certificato penale dei volontari e comunque di chi non abbia un rapporto contrattuale di lavoro;
b) consentendo in ogni caso, fino a quando le procure non si saranno organizzate in relazione al nuovo obbligo, il rilascio di un’autocertificazione da parte del lavoratore, purché sia stata nel frattempo presentata la domanda di rilascio del certificato.
Viene inoltre confermato che il certificato, CONTRARIAMENTE alle ordinarie modalità di rilascio, dovrà essere richiesto DAL DATORE DI LAVORO, e non dal lavoratore, e che gli uffici addetti al rilascio si stanno organizzando per questo.
In particolare, in relazione al punto a) la nota esplicativa n. 2 ribadisce esplicitamente che
Le nuove norme valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.
Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.”
I volontari e coloro che operano al di FUORI di un “rapporto di lavoro” – quindi anche i soggetti che percepiscono compensi di cui all’art. 67,c.1, lett. m) (i c.d. “sportivi dilettanti”), non sono dunque soggetti all’obbligo.
Restano un po' di dubbi, in campo sportivo dilettantistico, per quanto riguarda i collaboratori inquadrati come co.co.co (sia ordinari che amministrativo/gestionali) e come liberi professionisti in possesso di P.IVA, in relazione ai quali, considerata la specificità della norma e le pesanti sanzioni, sarebbe preferibile nel dubbio stesso a procedere con la richiesta del certificato.

In definitiva, il nuovo OBBLIGO PERMANE, con decorrenza 06/04 p.v., ed anche nel settore sportivo dilettantistico e nelle attività di volontariato, ESCLUSIVAMENTE PER i datori di lavoro che impiegano lavoratori dipendenti, co.co.co/pro e liberi professionisti, in attività organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

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